Modifica Legge regionale 39/01 su Bocconi Avvelenati
-
Author:
n/a -
Send To:
Governatore della Regione Toscana
-
Sponsored By:
CEDA onlus - Delegazione di Firenze e provincia -
More Info at:
I SOTTOSCRITTI CITTADINI
ritenendo che il vergognoso fenomeno dei Bocconi Avvelenati, oltre a rappresentare un fenomeno criminoso e crudele che da anni, praticamente indisturbato, continua a produrre la piщ grande strage di animali selvatici e di affezione, rappresenti anche un pericolo per la salute pubblica e lambiente e che lefficacia della attuale Legge Regionale n. 39/01 si и mostrata assai ridotta per contrastare questo vergognoso e criminoso fenomeno
CHIEDONO PERTANTO LA MODIFICA/INTEGRAZIONE DELLA SUDDETTA LEGGE REGIONALE CON I PUNTI QUI DI SEGUITO ELENCATI:
Modifica del titolo della L.R.T. 39/01: "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate o nocive";
Modifica dellart. 1 comma 1: "Sono vietati l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione e la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive, come definiti al comma 2.";
Modifica dellart. 5 comma 1: "...anche nel caso in cui i responsabili degli illeciti non sono individuati, il Comune dispone la sospensione delle attivitа cinofile, compresa la raccolta dei tartufi e dei funghi; inoltre dispone la sospensione provvisoria della attivitа venatoria richiedendo allente competente la sospensione dellautorizzazione della struttura faunistica e listituzione di un divieto di caccia nelle zone ove si sono verificati i fenomeni";
Modifica dellart. 5 comma 2: "Nel caso del verificarsi di due o piщ casi di avvelenamento nella stessa area, il Sindaco и altresм tenuto a disporre la tabellazione urgente della stessa (perimetrale o dei punti di accesso a seconda di estensione e morfologia della zona), con tabelle segnalanti il pericolo.";
Modifica dellart. 5 comma 3: "Il Sindaco dovrа altresм effettuare apposita segnalazione alla Provincia, che provvederа a vietare, per un minimo di tre anni, qualsiasi attivitа di ripopolamento faunistico a fini venatori nella stessa area e nelle aree limitrofe, nonchй qualsiasi attivitа di controllo della fauna mediante abbattimento.";
Modifica dellart. 10 comma 1: "la Regione dovrа indicare, sulla base della frequenza del loro utilizzo, una lista di prodotti tossici/velenosi che, a causa del loro uso oltre che per le finalitа loro propria anche per la preparazione di esche e di bocconi avvelenati, dovranno essere sottoposti a divieto di libera vendita, sottoponendoli cosм ad un regime controllato mediante lutilizzo di appositi registri.".
ritenendo che il vergognoso fenomeno dei Bocconi Avvelenati, oltre a rappresentare un fenomeno criminoso e crudele che da anni, praticamente indisturbato, continua a produrre la piщ grande strage di animali selvatici e di affezione, rappresenti anche un pericolo per la salute pubblica e lambiente e che lefficacia della attuale Legge Regionale n. 39/01 si и mostrata assai ridotta per contrastare questo vergognoso e criminoso fenomeno
CHIEDONO PERTANTO LA MODIFICA/INTEGRAZIONE DELLA SUDDETTA LEGGE REGIONALE CON I PUNTI QUI DI SEGUITO ELENCATI:
Modifica del titolo della L.R.T. 39/01: "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate o nocive";
Modifica dellart. 1 comma 1: "Sono vietati l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione e la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive, come definiti al comma 2.";
Modifica dellart. 5 comma 1: "...anche nel caso in cui i responsabili degli illeciti non sono individuati, il Comune dispone la sospensione delle attivitа cinofile, compresa la raccolta dei tartufi e dei funghi; inoltre dispone la sospensione provvisoria della attivitа venatoria richiedendo allente competente la sospensione dellautorizzazione della struttura faunistica e listituzione di un divieto di caccia nelle zone ove si sono verificati i fenomeni";
Modifica dellart. 5 comma 2: "Nel caso del verificarsi di due o piщ casi di avvelenamento nella stessa area, il Sindaco и altresм tenuto a disporre la tabellazione urgente della stessa (perimetrale o dei punti di accesso a seconda di estensione e morfologia della zona), con tabelle segnalanti il pericolo.";
Modifica dellart. 5 comma 3: "Il Sindaco dovrа altresм effettuare apposita segnalazione alla Provincia, che provvederа a vietare, per un minimo di tre anni, qualsiasi attivitа di ripopolamento faunistico a fini venatori nella stessa area e nelle aree limitrofe, nonchй qualsiasi attivitа di controllo della fauna mediante abbattimento.";
Modifica dellart. 10 comma 1: "la Regione dovrа indicare, sulla base della frequenza del loro utilizzo, una lista di prodotti tossici/velenosi che, a causa del loro uso oltre che per le finalitа loro propria anche per la preparazione di esche e di bocconi avvelenati, dovranno essere sottoposti a divieto di libera vendita, sottoponendoli cosм ad un regime controllato mediante lutilizzo di appositi registri.".
-
568
Signatures! - View Signatures
- Sign Petition